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Ai sensi dell'art. 13 comma 6 prima parte del D.Lgs. 38/2000, i postumi relativi ad infortuni su lavoro o malattie professionali non si cumulano ai fini della liquidazione di un'unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i due regimi di tutela precedente e successivo alle nuove disposizioni. Questo il principio enunciato dall'Ordinanza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 4944 del 3 Marzo 2014.